Fotovoltaico: detrazione Irpef 50%
24/10/2013
L’Agenzia delle Entrate ha fatto finalmente chiarezza sulla possibilità di usufruire delle detrazioni IRPEF in caso di installazione di un impianto fotovoltaico. Da tempo si è fatta strada l’ipotesi di rinunciare agli incentivi del Quinto Conto Energia, ormai molto scarsi e difficili da ottenere, per percorrere la strada delle detrazioni.





Nella maggior parte dei casi si ottiene un risparmio, tramite la detrazione fiscale, inferiore al guadagno ottenibile con gli incentivi al fotovoltaico. Ma si tratta di una procedura molto più snella e semplice, un’alternativa da prendere in considerazione considerato anche il fatto che il Quinto Conto Energia è agli sgoccioli.



Tuttavia, questa strada è stata per mesi ostacolata dal comportamento incoerente di molte sedi dell’Agenzia delle Entrate: ci sono contribuenti che sono riusciti ad ottenere la detrazione e altri che se la sono vista rifiutare dalla propria agenzia territoriale di competenza. Serviva, quindi, un pronunciamento ufficiale dell’Agenzia Centrale. È arrivato, per fortuna.



Dal gruppo di discussione FER – Fonti Energetiche Rinnovabili su Linkedin, infatti, apprendiamo che un consulente ha ricevuto risposta dalla sede centrale alla richiesta di chiarimenti avanzata per conto di un suo cliente. Dalla risposta si evince che gli impianti fotovoltaici, qualora non siano incentivati con il Conto Energia, possono usufruire delle detrazioni IRPEF fino al 50% (solo fino a fine giugno 2013, poi si passa al 36%) ma non della detrazione al 55% come ristrutturazione energetica dell’edificio. Spiega l’Agenzia:



L’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica, quindi, può rientrare nell’agevolazione, ma in questo caso l’elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto “Conto Energia”, previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia).



Tali impianti, infatti, non potevano beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l’articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l’installazione di “pannelli solari” esclusivamente “per la produzione di acqua calda”, non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica.



Detta in sintesi: il fotovoltaico non viene considerato come una tecnologia utile alla riduzione dei consumi elettrici dell’abitazione, ma come un vero e proprio impianto di produzione di energia. Non rientra quindi nel novero degli impianti detraibili al 55%, ma solo al 36-50%. Possono chiedere la detrazione fiscale:


proprietari o nudi proprietari;
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
locatari o comodatari;
soci di cooperative divise e indivise;
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.



Si spera, adesso, che le detrazioni IRPEF possano fare da “ammortizzatore fiscale” alla fine del Quinto Conto Energia. Tra l’altro il vantaggio è doppio, dopo l’altro pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce che i guadagni ottenuti con gli incentivi dei vari Conti Energia vanno inseriti nel computo dell’IRPEF sotto la voce “Altri redditi”.



Spetta ora ai commercialisti mettere in ordine i pezzi del mosaico e non fare errori. Solo così il fotovoltaico italiano potrà restare in piedi per qualche altro mese, in attesa della a lungo prospettata grid parity.
Elenco News
Horus Enenergy Società Cooperativa - via F. Crispi 9, 98066 Patti - ME - P.IVA 03193350836
Area administrator  -  ActiveNet. Copyright © 2009-2024 Kadath Informatica  - Tutti i diritti riservati